Questioni di diritto

<h3-highlight>L’esercizio di un<h3-highlight> diritto legittimo <h3-highlight>può rappresentarne un<h3-highlight> abuso?

Quando è configurabile un abuso di diritto in ambito processuale?

Il concetto di abuso del diritto non è codificato all’interno del codice civile, essendo il frutto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Questo si fonda sui generali principi dell’ordinamento ed in particolare su quello della buona fede oggettiva, alla stregua del quale è obbligatorio, per i consociati, comportarsi secondo lealtà e correttezza nei rapporti tra di loro intercorrenti.

Dunque ogni diritto, per quanto pieno ed assoluto, ha dei limiti per quanto concerne il proprio utilizzo, non potendo mai essere utilizzato per raggiungere un fine diverso da quello per cui il diritto era stato formulato e dovendo rispettare i generali principi dell’ordinamento quali la buona fede oggettiva, il principio solidaristico ed il neminem laedere.

La Cassazione civile n.16743 del14.06.2021, in particolare, ha affrontato la possibilità di configurarsi abuso di diritto in caso di un locatore che azioni giudizialmente il proprio diritto di ottenere dal locatario i canoni arretrati solamente dopo molti anni di inerzia, non avendo mai fatto nulla per richiedere al locatario i medesimi canoni se non dopo svariati anni. A tal proposito la Suprema Corte rileva che “In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia, per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito ‘per facta concludentia’, formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato; ciò in quanto, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, trova applicazione il principio di buona fede di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., quale canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta, che opera a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonchè dal dovere negativo di ‘neminem laedere’ e che impegna ciascuna delle parti a preservare l'interesse dell'altra nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio”

È dunque configurabile nel caso in esame la ricorrenza di un utilizzo abusivo di un diritto in sé del tutto legittimo, e ciò è comportato dalla prolungata inerzia del locatario, il quale avrebbe dovuto agire tempestivamente, sì da evitare l’insorgere di una legittima presunzione da parte del locatario in ordine all’avvenuta remissione del debito.

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