E’ possibile in Italia per una coppia civilmente unita adottare un bambino?
Come ormai noto, la lacuna normativa in tema di regolamentazione delle coppie omoaffettive è stata colmata dalla legge Cirinnà, che, nel 2016, ha introdotto per la prima volta in Italia l’istituto dell’unione civile, quale strumento atto a dare una veste ed una tutela giuridica alle coppie gay all’interno del nostro ordinamento. Tuttavia, il legislatore dell’epoca non fu in grado di elaborare una legge completa, che intervenisse in tutti gli aspetti fondamentali per la vita di coppia ed, in particolare, per ragioni di opportunità politica, ha espunto dalle materie disciplinate dalla legge la questione relativa alla possibilità, per tali coppie, di accedere all’adozione ed eventuali limitazioni.
Innanzi tutto giova ricordare che per adozione si intende quell’istituto posto a tutela del minore che versi in stato di abbandono morale e materiale, consentendogli di entrare a far parte di una famiglia che sia in grado di tutelare i suoi interessi e di prendersi cura di lui in modo adeguato, creando un rapporto di parentela giuridicamente riconosciuto e sostitutivo di quello con la famiglia di origine, tramite una procedura complessa da incardinarsi presso il Tribunale per i Minori.
Dunque quali le prospettive per le coppie omosessuali, in seguito al permanere di questo vuoto legislativo?
L’adozione come sopra descritta, ossia la principale forma di adozione di minori, rimane ad oggi preclusa alle coppie omoaffetive, ritenendo gli interpreti di non poter giungere ad equiparare, sotto tale profilo, le unioni civili al matrimonio eterosessuale cui la normativa si riferisce.
E dunque, in Italia le coppie omosessuali sono radicalmente escluse dall’accesso a qualsiasi forma di adozione?
In effetti la giurisprudenza, in assenza di formali divieti, ha trovato alcuni sistemi utili per tutelare l’interesse del minore a conservare e fortificare i propri legami affettivi, anche quando radicati in famiglie omogenitoriali. Di fatti i giudici di merito hanno più volte sfruttato l’istituto dell’adozione in casi particolari. Questo è un istituto di natura residuale che consente l’adozione del minore anche in assenza delle condizioni necessarie per procedere con l’adozione di minore, quando ricorrano ipotesi tassative, quali:
- gli adottanti sono persone unite al minore da vincoli di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano;
- adottante è il coniuge del genitore, anche adottivo, del minore;
- il minore si trovi nelle condizioni di cui all’art 3 c. 1 della legge n. 104 del 1992 e sia orfano di entrambi i genitori;
- vi è l’impossibilità di affidamento preadottivo.
In particolare la Corte di Cassazione, ponendosi sul solco tracciato dalla giurisprudenza di merito, ha sottolineato come l’istituto dell’adozione in casi particolari - di cui all’ultimo punto del suesposto elenco -possa essere esteso in modo da ricomprendere l’adozione di coppie omosessuali. In particolare la Corte ha affermato che: “Poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame de requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57 comma 1 n. 2) non può essere svolto neanche indirettamente dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner” (Cass. n. 12962 del 2016). Il caso in particolare riguardava la possibilità di una donna di adottare, nelle forme dell'adozione in casi particolari, la figlia della propria compagna, nata in seguito a fecondazione assistita con seme di donatore anonimo all'interno di un progetto genitoriale condiviso, possibilità riconosciuta dai giudici di merito e confermata poi dagli Ermellini nella decisione in commento.
È dunque ad oggi possibile per le coppie omoaffettive procedere con la step child adoption, nelle forme dell’adozione in casi particolari - pur restando loro a tutt’oggi preclusa l’adozione ordinaria - in virtù del superiore interesse del minore ad avere un nucleo familiare ed affettivo pienamente riconosciuto e funzionante, essendo a ciò del tutto indifferente l’orientamento sessuale dei partner.