Questioni di diritto

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È possibile ottenere una effettiva tutela quando si è vittime di atti persecutori?

Quali sono i rimendi che il nostro ordinamento fornisce a chi subisce tali violenze?

Il reato di stalking è stato inserito nel codice penale nel 2009, ad opera della legge n. 38 del 2009, tramite l’inserimento, all’interno della sezione dei reati contro la libertà morale, dell’art. 612bis, rubricato “Atti Persecutori”. Tale articolo ha lo scopo di andare a colmare una lacuna del nostro ordinamento penale, per mezzo dell’inserimento di un reato sussidiario, che condannasse la serialità e la ripetizione di condotte insidiose e lesive della tranquillità di vita degli individui e non il solo singolo evento, che, di per sé, potrebbe anche non essere penalmente rilevante.

Vediamo quindi come ha definito il legislatore tale reato nella lettera dell’art. 612bis cp, in cui si definisce lo stalking come il reato di chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”

Dunque quali sono le tutele chela vittima di atti persecutori può attivare per difendersi?

Sicuramente l’ordinamento prevede una tutela penale, lo stesso articolo, infatti, prevede per lo stalker una pena da un anno a sei anni e sei mesi, oltre le possibili aggravanti. Tale tutela è attivabile su querela della persona offesa, da proporre nel termine di sei mesi.

Il nostro ordinamento però, per casi di stalking, prevede una ulteriore forma di tutela in ambito amministrativo, quella dell’Ammonimento, prevista dallo stesso art. 8 della legge 38 del 2009, che consiste nella possibilità per la vittima di atti persecutori di rivolgersi al Questore, prima di aver fatto querela, per ottenere che egli “ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale”. Tale istituto risulta particolarmente utile poiché, quando si dovesse procedere in sede penale avverso soggetto già ammonito, la pena risulterà aumentata e la procedibilità diverrà d’ufficio. Per una maggiore tutela in ambito penale è possibile chiedere l’applicazione misura cautelare coercitiva di cui all’art 282ter cpp, ossia del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Infine, è possibile delineare una tutela anche in ambito civile. È infatti possibile ricorrere al giudice civile sia per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, che per ottenere un ordine di allontanamento, seppure in specifici casi. In particolare sono risarcibili in sede civile il danno morale ed il danno biologico causati da una condotta che ravvisi gli estremi degli atti persecutori di lunga data, come ad esempio accaduto nel 2008 con la decisione n 720 della Corte di Appello di Bologna. Una ipotizzabile tutela civile si trova, poi, nei nuovi ed innovativi istituti degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, attivabili nel caso in cui la dinamica persecutoria avvenga tra soggetti legati da vincoli familiari e conviventi. Tramite tale misura il Giudice, su richiesta di parte, emana un decreto contenente l’ordine di cessazione delle condotte lesive e di allontanamento dello stesso dalla casa familiare.

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