Questioni di diritto

<h3-highlight>Contratto ad<h3-highlight> effetti protettivi verso i terzi <h3-highlight>e<h3-highlight> responsabilità medica

Quali le possibili applicazioni in ambito di responsabilità medica?

La figura del contratto ad effetti protettivi verso i terzi è una costruzione giurisprudenziale derogativa del generale principio della relatività del contratto, sancito dall’art. 1372 c.c., in base al quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”.

All’interno di tale innovativa fattispecie, infatti, gli effetti del contratto superano il limite imposto dal legislatore, estendendosi oltre le parti che lo hanno stipulato ed andando a coprire e coinvolgere soggetti terzi, quindi estranei al rapporto contrattuale. Questo può accadere solamente in peculiari ipotesi, ovverosia quando sussiste una identità dell’interesse primario di cui si chiede tutela, e quindi dell’interesse coinvolto nell’esecuzione del contratto.

In ambito di responsabilità medica tale identità di interesse è stata ravvisata in un caso divenuto paradigmatico, ovvero quello della omessa diagnosi di malformazioni del feto che ha condotto alla conseguente nascita indesiderata, privando la madre della possibilità di poter optare per la scelta abortiva. La giurisprudenza, in un simile caso, ha ritenuto di poter riconoscere, oltre alla responsabilità de contractu della madre nei confronti della struttura ospedaliera, anche quella del padre, ad essa intimamente connessa. Infatti, il padre potrà agire quale terzo protetto dal contratto stipulato dalla moglie, in virtù della comunanza dell’interesse tra i due soggetti, nonostante la sua estraneità a tale rapporto.

Quali sono, a questo punto, i limiti di operatività di questo schema di tutela risarcitoria? La Corte di Cassazione ha recentemente statuito a riguardo, con ordinanza n. 21404 del 2021, chiarendo come “la figura dei così detti “terzi protetti dal contratto” deve essere limitata, in ambito di responsabilità medica, ai casi di danni da nascita indesiderata. Al di fuori di queste ipotesi, l'azione per perdita o lesione del rapporto parentale è di natura solo aquiliana”. La Suprema Corte ha quindi definito in maniera molto stringente l’ambito di applicazione ditale figura, escludendo tutto quanto non rientri nella specifica ipotesi di responsabilità medica da nascita indesiderata.

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