Cosa posso fare se sono vittima di comportamenti persecutori sul luogo di lavoro?
Il termine mobbing derivadall’inglese to mob, che,letteralmente vuol dire accerchiare, assalire.
Questa precisazione semantica ci aiuta a capire quello che è il reale significato ed il contenuto giuridico di questo istituto. Innanzi tutto, nel nostro ordinamento, il mobbing non ha una sua specifica disciplina, la quale, invero, si desume dalla lettura combinata di una serie di norme che contengono prescrizioni di carattere generale, e che, lette nel loro insieme, definiscono l’ambito dell’istituto in oggetto, cesellate poi dalla fondamentale opera di definizione della giurisprudenza.
Dunque, quando si può parlare di mobbing?
La condotta mobbizzante può essere integrata dai più diversi comportamenti, che sono accomunati, però, nella loro eterogeneità, da una serie di elementi che li riconducono ad unità: la natura vessatoria. Di fatti, è necessaria la sussistenza di una serie di comportamenti ed attività, i quali, pur potendo consistere in attività in sé del tutto lecite, causano un danno al lavoratore che ne è vittima, ciò in conseguenza della loro natura intrinsecamente vessatoria e lesiva.
Dunque, secondo quanto definito dalla giurisprudenza, elementi costitutivi del mobbing e, quindi, elementi da provare in giudizio, sono:
- una serie di condotte vessatorie susseguitesi nel tempo,
- un danno subito dal lavoratore,
- un nesso causale che leghi il danno alle condotte di cui sopra.
Una volta sinceratesi della sussistenza di questi elementi cosa può fare per tutelarsi il lavoratore vittima di mobbing?
Il lavoratore, anche nell’ipotesi di condotte in sé lecite e dunque non penalmente perseguibili, potrà sicuramente intentare causa civile nei confronti dei soggetti che hanno tenuto nei suoi confronti condotte mobbizzanti, per ottenere il relativo risarcimento dei dannisubiti, sia per quanto riguarda i danni morali che quelli patrimoniali eventualmente subiti, potendo scegliere, in base alle evidenze del caso concreto,tra due differenti strade:
- quella della responsabilità contrattuale da unlato, in forza dell’art. 2087 c.c., in base al quale grava sul datore di lavoro l’obbligo contrattuale di assicurare un ambiente di lavoro sano ai propri dipendenti, adottando tutte le misure necessarie perché ciò avvenga;
- oppure quella della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., quando le condotte mobbizzanti vengano poste in essere da soggetti diversi dal datore di lavoro.
In entrambi i casi l’onere di provare gli elementi costitutivi del mobbing gravano sul lavoratore, con tutte le differenze relative alla diversa natura dei due tipi di responsabilità civile sopra citati.