Ebbene sì, pur in mancanza di una eco mediatica la nostra Costituzione ha subito delle modifiche durante l’anno in corso, atte a rendere la stessa maggiormente in linea con il nuovo sentimento ambientalista ed animalista che si va fortificando nella società, soprattutto all’interno delle generazioni più giovani.
Di fatti, con la legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, entrata in vigore il nove marzo seguente,sono stati introdotti elementi modificativi tramite l’aggiunta di elementiinnovativi all’interno degli articoli 9 e 41 della Costituzione, con procedura avviata già nel 2021.
Risulta particolarmente iconica l’aggiunta di un intero nuovo comma all’articolo 9 cost., all’interno della sezione dedicata ai Principi Fondamentali del nostro ordinamento. Tale articoloera già dedicato al riconoscimento dell’onere della Repubblica di promuovere laricerca scientifica e lo sviluppo della cultura, oltre che di occuparsi della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico del paese. Ebbene,dal marzo di quest’anno, il dettato dell’articolo si dettaglia ulteriormente,stabilendo, oltre quanto già ribadito, che la Repubblica:
“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interessedelle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme ditutela degli animali.”
Si inserisce quindi una disposizione innovativa del panorama costituzionale italiano, dal forte contenuto esplicitamente programmatico, essendo il primo inciso a fare espresso riferimento alla salvaguardia delle generazioni future, quale baluardo cui deve ispirarsi l’opera regolatrice dello Stato. Infine costituisce una riserva di legge per quanto concerne la materia relativa al trattamento ed alla tutela degli animali, apponendo una ulteriore tutela formale, del tutto innovativa della carta costituzionale in quanto al suo oggetto, ossia il trattamento degli animali.
In ultimo, per completare l’opera di innovazione in senso ambientalista della nostra carta fondamentale, si è proceduto all’inserimento, in modo esplicito, dell’ambiente quale limite diretto all’esercizio dell’attività economica privata e, contestualmente, quale elemento di guida e d’indirizzo per lagestione dell’economia pubblica, assieme a quegli elementi già previsti all’interno dell’originario articolo 41 cost.