Questioni di diritto

<h3-highlight>E’ possibile in Italia<h3-highlight> modificare il sesso anagrafico <h3-highlight>?<h3-highlight>

In che modo è possibile procedere alla rettificazione anagrafica del sesso?

La possibilità di modificare, adeguandola a quella realmente percepita, l’attribuzione anagrafica del sesso non è sempre esistita nel nostro ordinamento. Le modificazioni del sesso erano infatti vietate in virtù dell’art. 5 cc che codifica il principio in base al quale, nel nostro ordinamento, sono vietati gli atti dispositivi del proprio corpo quando ne comportino una diminuzione permanente della integrità fisica oppure quando si pongono in contrasto con la legge, l'ordine pubblico o il buoncostume.

È stata la legge n. 164 del 1982ad introdurre tale possibilità in Italia per la prima volta ed a normarne il relativo procedimento. Tale disciplina ha nel corso degli anni subito delle modifiche consistenti, in special modo con la riforma del 2011, che hanno reso il procedimento di rettifica maggiormente fluido e più rispondente ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina.

Dunque, nel nostro paese è ad oggi ben possibile procedere, con domanda giudiziale che segue il rito ordinario, alla modifica del sesso anagrafico e, contestualmente, alla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione all’operazione di adeguamento dei caratteri sessuali primari, ove sia ritenuto necessario.

Di fatti l’accertamento richiesto ai fini dell’emanazione della sentenza che riconosce il mutamento di sesso e ne ordina la rettifica all’ufficiale di stato civile è relativo esclusivamente alla serietà del percorso individuale di transizione, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione dell’intervento chirurgico. Ciò è possibile in quanto ambedue le domande sono basate sul medesimo presupposto, che le rende cumulabili in sede di un unico giudizio: l’accertamento della condizione personale di disforia di genere.

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