Questioni di diritto

Cosa è il <h3-highlight>danno da perdita di chance<h3-highlight> ed <h3-highlight>anticipazione della morte<h3-highlight> ?

Quando è liquidabile?

Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione, la n. 28993 del 2019, è intervenuta nell’ampio tema della responsabilità medica, andando a dettagliare e definire la specifica evenienza del risarcimento derivante da perdita di chance di sopravvivenza, in particolare in conseguenza di ritardata diagnosi. 

La Corte definisce innanzitutto il danno da chance come “privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente”. Dunque non è di per sé sufficiente, per escludere il nesso di causalità tra condotta e danno, e quindi la risarcibilità dello stesso, la mera giustificazione per cui la paziente sarebbe stata comunque destinata a morire a causa della sua preesistente situazione patologica. Infatti la perdita di chance di sopravvivenza causata da cure mediche inadeguate o condotte omissive, come il ritardo nella corretta diagnosi della malattia, ha un suo autonomo rilievo, indipendente dalla situazione negativa preesistente. 

Sempre secondo la Suprema Corte la sussistenza di un danno conseguente all’accelerazione dell’evento tanatologico, ossia della riduzione della durata della vita della paziente, può essere esclusa solamene quando “la possibilità per il paziente di sopravvivere alla situazione ingravescente risulti talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini statistici e scientifici probabilistici […]”.


Dunque, in conclusione si può affermare l’esistenza di una ulteriore forma di responsabilità medica, quella per perdita di chance di sopravvivenza,  in tutti quei casi in cui la ritardata o errata diagnosi da parte dell’equipe medica abbia causato il venir meno della possibilità, per la paziente, di sopravvivere per un lasso di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto dalla stessa. 

Tale danno è liquidabile, in via equitativa, quando la possibilità della paziente di sopravvivere per un tempo maggiore rispetto a quello effettivo sia almeno statisticamente probabile.

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