Questioni di diritto

<h3-highlight>Come distinguere le<h3-highlight> spese ordinarie <h3-highlight>da quelle<h3-highlight> straordinarie?

Le spese universitarie sono ricomprese nell’assegno di mantenimento?

Nella pianificazione e ripartizione delle spese necessarie per il sostentamento della prole all’interno di una separazione o del successivo divorzio, la suddivisione delle spese nelle due macro categorie di spese ordinarie e spese straordinarie risulta essere di fondamentale importanza. Di fatti, mentre le spese ordinarie sono quelle relative alla gestione quotidiana delle necessità di vita del figlio, minore o maggiorenne che sia, quelle straordinarie afferiscono a tutte quelle situazioni che esulano dal normale regime di vita dello stesso e che quindi, per loro natura, esulano da quanto normalmente versato da parte del genitore non collocatario tramite assegno di mantenimento mensile. Pertanto, l’inquadramento di una spesa all’interno di una categoria piuttosto che all’interno dell’altra comporta delle conseguenze non indifferenti sul piano della concreta ripartizione delle spese.

La Cassazione è intervenuta diverse volte sulla questione relativa agli elementi identificativi delle spese straordinarie in tema di mantenimento, finendo con l’elaborare una serie di requisiti identificativi delle spese appartenenti a tale categoria. Con la recentissima ordinanza n. 379 del 2021 la Suprema Corte ha ribadito quanto già sindacato sin dal 2012, affermando i principi generali da utilizzare per definire le due diverse categorie di spese, in particolare ha affermato che “In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre invia sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.

Pertanto, per risultare escluse dall’assegno di mantenimento, le spese debbono essere caratterizzate da assoluta imprevedibilità e da un ammontare rilevante, altrimenti sono da ritenersi ricomprese nel regime delle spese ordinarie e quindi coperte dal su menzionato assegno.

Nel caso di specie la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulle spese universitarie, ritenute, alla luce delle su esposte motivazioni, ordinarie e non straordinarie.

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